FAQ

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Generali

Chiunque è libero di depositare presso l’Ufficio competente la propria domanda di brevetto, marchio o design, senza alcuna necessità di farsi rappresentare da un consulente. Ad ogni modo, l’assistenza di un professionista esperto del settore assicura una maggiore esperienza e un vantaggio anche di tipo strategico nella pianificazione della tutela delle proprie privative.

Sì! È possibile trasferire la proprietà di brevetti, marchi e design a seguito di una cessione o di una fusione/scissione d’azienda ed è assolutamente consigliabile trascrivere quanto prima possibile ogni variazione relativamente ai titoli di proprietà industriale sugli appositi registri presso le competenti sedi. Anche se a volte è fortemente consigliabile, non è obbligatorio passare dal Notaio per formalizzare e trascrivere la cessione di una privativa. I nostri professionisti ed esperti sono a disposizione per assiterVi anche in via preliminare nelle procedure di cessione delle vostre privative.

Le privative di Proprietà Industriale sono degli assett dell’impresa che dovrebbero essere inseriti in bilancio esattamente come tutte le altre proprietà dell’azienda. Tuttavia, poiché spesso il valore delle privative indicato in bilancio è differente da quello di mercato, è possibile chiedere al Consulente in Proprietà Industriale la redazione di perizie finalizzate all’ottenimento di una loro valutazione economica oggettiva e realistica. In base al tipo di perizia, essa può essere utilizzata per diverse necessita: accesso al credito, rivalutazione degli assett immateriali, calcolo delle royalty, ecc.

Brevetti

No, non esiste un unico brevetto che può tutelare la vostra invenzione in tutto il mondo. È tuttavia possibile depositare e ottenere rispettivi brevetti praticamente in ogni paese del mondo. La rete di corrispondenti esteri sviluppata negli oltre 50anni di attività ci permette di operare in qualunque paese per offrire ai nostri clienti la massima protezione delle proprie privative anche all’estero.

Il tema non è tanto il costo, ma se conviene effettivamente procedere con la tutela brevettuale in tutto il mondo. Appoggiarsi a un consulente brevettuale permette anche di ricevere assistenza nella strategia di tutela della propria invenzione e spesso risparmiare molte spese non necessarie.

In rete sono disponibili delle banche dati brevettuali pubbliche e accessibili a tutti tramite le quali è possibile effettuare ricerche sui brevetti, o domande di brevetto, pubblicati in numerosi paesi del mondo. Un consulente brevettuale è in grado di svolgere ricerche anche su banche dati private e a pagamento, fornendo informazioni molto più accurate e attendibili.

Un’invenzione è brevettabile se è nuova e originale rispetto alla tecnica nota. Per tecnica nota si intende non solo quanto è divulgato nei documenti brevettuali anteriori al deposito della mia domanda di brevetto, ma anche quanto noto nel settore di riferimento. L’assistenza di un consulente esperto in materia brevettuale è fondamentale per poter sviluppare la strategia di ricerca di anteriorità più idonea al caso specifico.

Un brevetto, se ben scritto e studiato, garantisce in genere una tutela più ampia rispetto alla specifica forma di realizzazione ideata dall’inventore e comprende anche le numerose varianti che ricadono nell’idea generale dell’invenzione. La consulenza di un esperto in materia permette di cogliere gli aspetti essenziali della soluzione presentata; il consulente saprà redigere un testo brevettuale che tuteli al meglio la vostra invenzione.

Sì, per depositare e ottenere un brevetto non è necessario che esista un esemplare fisico dell’oggetto. In generale è sufficiente un progetto di massima il quale deve includere tutte le caratteristiche e le informazioni necessarie per comprendere in modo chiaro ed esaustivo l’invenzione.

La tutela brevettuale è molto ampia e permette di accedere a molteplici strumenti giuridici. È importante confrontarsi con il proprio professionista di riferimento per studiare le soluzioni più adeguate ed efficaci per la difesa dei diritti di esclusiva.

È in corso di studio e implementazione il Brevetto Unitario che consentirà di convalidare con un’unica procedura centralizzata (e un’unica tassa!) un Brevetto Europeo in tutti i Paesi dell’Unione Europea che avranno ratificato l’accordo a quella data. Il Brevetto Unitario non sostituirà la procedura europea esistente, ma si aggiungerà ad essa e a quelle nazionali.

L’oggetto di un brevetto, sia esso un prodotto o un procedimento, deve essere nuovo e originale. Per nuovo si intende anche che esso non può essere divulgato prima del deposito della domanda di brevetto nemmeno dall’inventore o da chi detiene i diritti sull’invenzione. Quindi, è preferibile consultare un Consulente in Proprietà Industriale prima di qualsiasi presentazione a terzi della propria invenzione.

Se il deposito del brevetto in Italia è stato fatto negli ultimi 12 mesi, è possibile estendere la tutela all’estero godendo dei diritti di priorità della privativa italiana. Ossia il deposito estero avrà valore a partire dalla data di deposito del brevetto in Italia. Valendosi del supporto di una società di consulenze in proprietà industriale riceverete per tempo tutti gli avvisi che danno informazioni sulle scadenze e sulle opportunità collegate alla privativa.

Marchi

Il servizio di sorveglianza serve a monitorare costantemente i nuovi depositi effettuati nei registri dei marchi d’interesse, così da essere tempestivamente informati in merito alle situazioni degne di attenzione e valutare di conseguenza l’opportunità di contestare in via amministrativa la nuova domanda confondibile con il tuo marchio.

Anche se non è obbligatorio, prima di depositare un marchio, è sempre consigliabile fare delle verifiche nei registri dei marchi per assicurarsi che non esistano anteriorità simili al segno che volete registrare come marchio. In ConLor abbiamo sviluppato un sistema scalare grazie al quale i costi e i tempi necessari per gli esiti delle verifiche aumentano solo a fronte dell’aumento delle probabilità di esito positivo.

Dal momento in cui ci sono forniti tutti i dati e sono confermati i prodotti e i servizi di interesse, la domanda di marchio viene depositata in 1-2 giorni lavorativi. In assenza di obiezioni da parte dell’Ufficio preposto, o opposizioni da parte di terzi, i tempi di registrazione di un marchio variano da 4 a 8 mesi, a seconda se il deposito è stato effettuato nella modalità accelerata (c.d. fast-track), o meno.

Per l’adozione della procedura accelerata non sono dovute tasse aggiuntive e, al momento, la nostra azienda non applica alcuna maggiorazione di onorari per l’adozione di questa procedura.

A partire dal 1° gennaio 2021, le nuove domande di marchio depositate in Unione Europea non includono più il Regno d’Unito. Se tale Paese è d’interesse deve essere effettuato un deposito nazionale, o una designazione di un Marchio Internazionale, eventualmente rivendicando la priorità del deposito in Unione Europea.

Sia la normativa italiana che quella europea offrono la possibilità di opporsi alla registrazione di una nuova domanda di marchio, ma la finestra temporale entro cui è possibile agire è ristretta ai 3 mesi successivi alla sua pubblicazione. Dopo tale periodo, ma anche in alternativa o in contemporanea, è possibile agire legalmente conto il titolare della nuova domanda. Non è infatti sempre conveniente, o preferibile, agire in via amministrativa (tramite opposizione), perché questa soluzione implica alcune limitazioni che potrebbero vanificare il risultato anche in caso di successo. È quindi consigliabile confrontarsi sempre con un mandatario marchi esperto che sarà in grado di fornirvi tutte le indicazioni utili a vagliare la strategia più adatta a difendere i tuoi interessi.

Anche se siete soliti parlare sempre con lo stesso interlocutore, tutti i casi sono seguiti da team di 2-4 persone. Se il professionista, o la persona con cui avevate parlato in precedenza, non è raggiungibile nel momento in cui avete necessità, sarà sufficiente fornire i vostri riferimenti del caso e sarete messi in contatto con un altro membro del team che potrà assistervi nel migliore dei modi.

No, non esiste un marchio “mondiale”. È invece possibile depositare un marchio in Unione Europea (che copre tutti e 27 i Paesi facenti parte dell’UE) oppure effettuare un deposito in vari Paesi esteri tramite sistema internazionale che fanno parte dell’Accordo e Protocollo di Madrid. Per i Paesi non compresi in tale elenco, sarà possibile procedere con dei depositi nazionali esteri. Per qualsiasi ulteriore informazione i nostri professionisti sono a completa disposizione.

Design

La forma di un oggetto è tutelabile con un brevetto, laddove espleti una funzione tecnica. Diversamente, l’aspetto esteriore di un oggetto è tutelabile attraverso un Design. Talvolta le due tutele possono anche coesistere. Come per le altre privative di Proprietà Industriale è possibile ottenere la tutela in numerosi paesi.

Una domanda di design italiana o europea subisce un esame puramente formale. Per questa ragione la registrazione viene concessa, soprattutto a livello europeo, dopo pochi giorni. Non esiste infatti un periodo di opposizione o una pubblicazione preventiva del design che è contestabile dai terzi solo dopo che è stato registrato.

In base all’aspetto dell’oggetto, o della decorazione, da proteggere è opportuno fornire immagini che permettano l’immediata e la chiara individuazione delle caratteristiche da proteggere. Sarà inoltre molto iportante anche l’individuazione della corretta classe di Locarno da rivendicare al momento del deposito.

Certamente. Gli ornamenti, intesi non solo come elementi fisicamente apposti a un oggetto, ma anche come insieme di linee e colori atti a decorare la superficie di un oggetto che può essere anche un abito, una borsa o un qualunque altro oggetto, sono proteggibili in modo svincolato dall’oggetto stesso

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